Si ricorre alla separazione giudiziale quando, per mancanza di accordo tra i coniugi, non vi è la possibilità di effettuare una separazione consensuale.
La separazione giudiziale viene chiesta in contraddittorio tra le parti.
Come per la separazione consensuale, anche per la separazione giudiziale i coniugi devono comparire personalmente alla prima udienza dinanzi al Collegio o del Giudice delegato.
Il Collegio o Giudice delegato prima di autorizzare i coniugi a vivere separati tenta una riconciliazione tra le parti.
Se la riconciliazione non dovesse riuscire, il Il Collegio o Giudice delegato prenderà le decisioni appropriate riguardanti l'autorizzazione a vivere separati, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, in caso contrario viene compilato un verbale di conciliazione.
Durante il processo di separazione giudiziale è possibile trovare un accordo tra le parti, in tal caso viene convertita in una separazione consensuale.
Di seguito è riportato l'articolo pubblicato sulla rivista Avvocati di famiglia.
“L’adempimento degli obblighi parentali. Luci ed ombre dell’art. 709 ter c.p.c.”, in Osservatorio Nazionale Sul Diritto DI Famiglia, n. 1 – gennaio-marzo (2012), da p. 7 a p. 10.